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Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.p.r. 445/2000. 

Le norme sono finalizzate ad una completa decertificazione nei rapporti fra privati e le pubbliche amministrazioni nonché fra privati e gestori di pubblici servizi. 

Gli uffici pubblici possono rilasciare certificazioni esclusivamente per l'utilizzo nei rapporti fra privati. I certificati, infatti, pena la loro nullità, devono riportare la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 

La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.  L’autocertificazione può essere prodotta anche ai privati che vi consentono.

{slider Come funziona l'autocertificazione|closed|orange}

L’autocertificazione è un diritto ed usarla è facile: basta una semplice dichiarazione.
Possono utilizzare l'autocertificazione tutti i cittadini italiani, quelli dell’Unione EuropeaI cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto ad autocertificare tutti gli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa il cittadino decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione, fatta salva la denuncia all’autorità giudiziaria.

Tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e non compresi nell'elenco degli atti autocertificabili possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione resa nell'interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (Art. 47 D.P.R. 445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio non devono essere autenticate se presentate alle amministrazioni pubbliche o ai gestori di pubblici servizi: devono essere firmate davanti al dipendente che riceve la documentazione oppure possono essere inviate per via telematica o via fax unitamente a copia fotostatica del documento di identità. 
La firma autenticata è prevista solo per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a soggetti privati. In questo caso per la dichiarazione è necessaria una marca da bollo da Euro 16,00. (Modulo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e (modulo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione).

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Cosa si può autocertificare

Il cittadino può autocertificare tutti gli stati, qualità personali e fatti che normalmente vengono certificati da un ufficio pubblico.
Di seguito si riporta un elenco di dati autocertificabili: