Gli Organi Collegiali (D.P.R. 416/74) sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto, sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate al processo educativo. Costituiscono inoltre lo strumento privilegiato per promuovere una condivisione corresponsabile delle scelte di programmazione e di valutazione a livello di circolo.
Tutti gli organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.
Il Consiglio d'Istituto è composto dal D.S., da 8 docenti, da 8 genitori e da 2 rappresentanti del personale non docente. E' presieduto da uno dei suoi componenti eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione nella scuola dell'infanzia - l'assemblea dei genitori e, nelle scuole superiori e artistiche, separatamente quella degli studenti
La convocazione viene fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni. Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.
Le operazioni di voto debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali. Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa. Il Consiglio d'Istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta.
Il Consiglio d' Istituto
- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola
- delibera il bilancio il preventivo e consuntivo
- adotta il regolamento interno ed il P.O.F.
- adatta il calendario scolastico
- stabilisce i criteri per la programmazione e l'attuazione di attività para-inter-extra scolastiche
- adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei Docenti .
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei singoli docenti.
Il Consiglio d'Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva, di cui fanno parte il Dirigente scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), un docente, un genitore e un rappresentante del personale, individuati dal Consiglio d’Istituto tra i suoi componenti.
La Giunta esecutiva ha il compito di proporre al Consiglio d’Istituto il programma annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre (come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3). Successivamente, entro il 15 dicembre, il Consiglio dovrà deliberare gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa dell'anno successivo, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
- prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
Il Collegio dei Docenti è composto dal D.S. e da tutti i docenti dell'Istituto. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.
Il Collegio, tra le sue funzioni:
- delibera in materia di funzionamento didattico
- formula proposte al D.S. per la formazione e la composizione delle classi e delle sezioni, per la formulazione dell' orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'Istituto
- provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici
- adotta e promuove iniziative di sperimentazione
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti
- elegge i docenti incaricati di F.S. e i suoi rappresentanti negli OO.CC